Sentenza 633/1988 (ECLI:IT:COST:1988:633)
Massima numero 13209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13207  13208  13210  13211  13212  13213  13214  13215  13216  13217  13218  13600


Titolo
SENT. 633/88 C. MINIERE - RICERCA MINERARIA DI BASE - ESERCIZIO RISERVATO ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ART. 4. - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ART. 8 (NN. 5, 6, 14, 17 E 19), 16.

Testo
L'attivita' di ricerca mineraria di base deve essere svolta con criteri di affidabilita' ed omogeneita', onde e' giustificato che essa sia riservata allo Stato, il quale la effettua direttamente o tramite l'E.N.I., sulla base di convenzioni da approvarsi previa intesa con le Regioni a statuto speciale o le Province autonome nel cui territorio eventualmente ricadano gli interventi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 4 della legge 6 ottobre 1982 n. 752, impugnato per violazione della competenza legislativa e amministrativa esclusiva attribuita alle Province autonome in materia di miniere).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte