Sentenza 633/1988 (ECLI:IT:COST:1988:633)
Massima numero 13212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Titolo
SENT. 633/88 F. MINIERE - RICERCA ED INVESTIMENTI MINERARI - CONTRIBUTI STATALI - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA (D'INTESA CON LE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE EVENTUALMENTE INTERESSATE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ARTT. 9, COMMA QUARTO, 12, COMMA SESTO. - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ARTT. 8 (NN. 5, 6, 14, 17 E 19), 16.
SENT. 633/88 F. MINIERE - RICERCA ED INVESTIMENTI MINERARI - CONTRIBUTI STATALI - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA (D'INTESA CON LE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE EVENTUALMENTE INTERESSATE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ARTT. 9, COMMA QUARTO, 12, COMMA SESTO. - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ARTT. 8 (NN. 5, 6, 14, 17 E 19), 16.
Testo
La competenza del Ministro dell'industria a concedere - d'intesa con le Regioni a statuto speciale (o le Province autonome) interessate - i contributi per le spese afferenti ad attivita' e opere relative alla ricerca ed i contributi in conto interessi per programmi di investimento relativi alla coltivazione e valorizzazione dei minerali di rilevante interesse per il Paese, non viola l'art. 8, n. 14, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige , in quanto la previsione dell'intesa e' sufficiente a tutelare la competenza primaria delle Province autonome in materia mineraria, trattandosi di incentivi all'attivita' di ricerca posti ad esclusivo carico dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, comma quarto, e 12, comma sesto, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16, del predetto Statuto).
La competenza del Ministro dell'industria a concedere - d'intesa con le Regioni a statuto speciale (o le Province autonome) interessate - i contributi per le spese afferenti ad attivita' e opere relative alla ricerca ed i contributi in conto interessi per programmi di investimento relativi alla coltivazione e valorizzazione dei minerali di rilevante interesse per il Paese, non viola l'art. 8, n. 14, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige , in quanto la previsione dell'intesa e' sufficiente a tutelare la competenza primaria delle Province autonome in materia mineraria, trattandosi di incentivi all'attivita' di ricerca posti ad esclusivo carico dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, comma quarto, e 12, comma sesto, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16, del predetto Statuto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte