Sentenza 633/1988 (ECLI:IT:COST:1988:633)
Massima numero 13213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13207  13208  13209  13210  13211  13212  13214  13215  13216  13217  13218  13600


Titolo
SENT. 633/88 G. MINIERE - RICERCA MINERARIA - CONTRIBUTI STATALI - CONTROLLO SULLE OPERE ESEGUITE - COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ART. 9, COMMI QUINTO E SESTO. - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ARTT. 8 (NN. 5, 6, 14, 17 E 19), 16.

Testo
I contributi concessi per le opere attinenti alla ricerca mineraria sono ad esclusivo carico dello Stato, onde e' giustificato che, ai fini dell'erogazione del contributo medesimo, il controllo circa la rispondenza delle opere al piano tecnico-finanziario sia riservato allo Stato (e, per esso, all'ufficio distrettuale per le miniere). Eventuali varianti al piano tecnico devono, invece, essere approvate dai competenti organi delle Regioni ad autonomia speciale (o delle Province autonome), nel cui territorio ricadano gli interventi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi quinto e sesto, legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte