Sentenza 633/1988 (ECLI:IT:COST:1988:633)
Massima numero 13214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Titolo
SENT. 633/88 H. MINIERE - COLTIVAZIONE, ATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE - DELIBERAZIONI DEL CIPI PER MOTIVI DI INTERESSE GENERALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ARTT. 14, COMMI PRIMO E QUINTO, 15, COMMI PRIMO E SECONDO. - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ARTT. 8 (NN. 5, 6, 14, 17 E 19), 9 (NN. 3 E 8), 16.
SENT. 633/88 H. MINIERE - COLTIVAZIONE, ATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE - DELIBERAZIONI DEL CIPI PER MOTIVI DI INTERESSE GENERALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ARTT. 14, COMMI PRIMO E QUINTO, 15, COMMI PRIMO E SECONDO. - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ARTT. 8 (NN. 5, 6, 14, 17 E 19), 9 (NN. 3 E 8), 16.
Testo
Le norme che consentono al CIPI di deliberare - per motivi strategici o di economia generale del Paese, ovvero per garantire un approvvigionamento minimo di minerali di rilevante interesse - il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, per non piu' di tre anni, di una o piu' miniere, nonche' il mantenimento in fase produttiva o la riattivazione di miniere la cui gestione dia luogo a perdite di gestione, sono dettate da un evidente interesse nazionale, e, pertanto, non invadono le competenze legislative ed amministrative delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14, commi primo e quinto, e 15, commi primo e secondo, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, all'art. 9, nn. 3 e 8, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).
Le norme che consentono al CIPI di deliberare - per motivi strategici o di economia generale del Paese, ovvero per garantire un approvvigionamento minimo di minerali di rilevante interesse - il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, per non piu' di tre anni, di una o piu' miniere, nonche' il mantenimento in fase produttiva o la riattivazione di miniere la cui gestione dia luogo a perdite di gestione, sono dettate da un evidente interesse nazionale, e, pertanto, non invadono le competenze legislative ed amministrative delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14, commi primo e quinto, e 15, commi primo e secondo, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, all'art. 9, nn. 3 e 8, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte