Sentenza 633/1988 (ECLI:IT:COST:1988:633)
Massima numero 13216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Titolo
SENT. 633/88 M. MINIERE - RICERCA MINERARIA DI BASE - CONVENZIONI STATALI CON ENTI ED IMPRESE DI EMANAZIONE REGIONALE - ASSERITA ESCLUSIONE DEGLI ENTI ED IMPRESE DI EMANAZIONE PROVINCIALE NEI TERRITORI DELLE PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 15 GIUGNO 1984 N. 246, ART. 3, COMMA TERZO; LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ART. 4, COMMA TERZO. - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ARTT. 8 (NN. 5, 6, 14 E 17), 9 (NN. 3 E 8), 16.
SENT. 633/88 M. MINIERE - RICERCA MINERARIA DI BASE - CONVENZIONI STATALI CON ENTI ED IMPRESE DI EMANAZIONE REGIONALE - ASSERITA ESCLUSIONE DEGLI ENTI ED IMPRESE DI EMANAZIONE PROVINCIALE NEI TERRITORI DELLE PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 15 GIUGNO 1984 N. 246, ART. 3, COMMA TERZO; LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ART. 4, COMMA TERZO. - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ARTT. 8 (NN. 5, 6, 14 E 17), 9 (NN. 3 E 8), 16.
Testo
Per lo svolgimento della ricerca mineraria di base nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, l'art. 3, comma terzo, della legge 15 giugno 1984 n. 246, prevede che il Ministro dell'industria puo' stipulare convenzioni con "enti ed imprese minerarie di emanazione regionale", comprendendosi in tale espressione anche gli enti di emanazione provinciale se l'intervento ricada nei territori delle Province autonome. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14 e 17, all'art. 9, nn. 3 e 8, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 3, comma terzo, L. n. 246 cit., modificativo dell'art. 4, comma terzo, L. n. 752 del 1982).
Per lo svolgimento della ricerca mineraria di base nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, l'art. 3, comma terzo, della legge 15 giugno 1984 n. 246, prevede che il Ministro dell'industria puo' stipulare convenzioni con "enti ed imprese minerarie di emanazione regionale", comprendendosi in tale espressione anche gli enti di emanazione provinciale se l'intervento ricada nei territori delle Province autonome. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14 e 17, all'art. 9, nn. 3 e 8, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 3, comma terzo, L. n. 246 cit., modificativo dell'art. 4, comma terzo, L. n. 752 del 1982).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 17
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte