Sentenza 72/2021 (ECLI:IT:COST:2021:72)
Massima numero 43832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  24/03/2021;  Decisione del  24/03/2021
Deposito del 19/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43830  43831  43833


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Basilicata - Rimborso spese ai componenti delle Commissioni giudicatrici alle dipendenze regionali per le procedure di gara gestite dalla Stazione unica appaltante (SUA) - Copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura delle spese - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 36 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018 che, inserendo il comma 3-bis all'art. 28 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2004, riconosce ai componenti delle Commissioni giudicatrici alle dipendenze regionali per le procedure di gara gestite dalla Stazione unica appaltante (SUA) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. La copertura finanziaria delle spese indicate è presente nell'apposito capitolo di spesa, relativo al Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata per il triennio 2018-2020, denominato «Spese per commissioni di aggiudicazione: compensi e rimborsi spese», con la relativa provvista.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  29/06/2018  n. 11  art. 36  co. 

legge della Regione Basilicata  02/02/2004  n. 1  art. 28  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte