Sentenza 633/1988 (ECLI:IT:COST:1988:633)
Massima numero 13600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13207  13208  13209  13210  13211  13212  13213  13214  13215  13216  13217  13218


Titolo
SENT. 633/88 I. MINIERE - POLITICA MINERARIA - STANZIAMENTI DI SPESA - OMESSA DEVOLUZIONE 'PRO QUOTA' ALLE PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ART. 20. - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ARTT. 15, 78.

Testo
L'omessa devoluzione alle Province autonome di una quota degli stanziamenti di spesa per la "politica mineraria" prevista dalla legge n.752 del 1982, non contrasta con gli artt. 15 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, il primo dei quali si riferisce ad una categoria di leggi - quelle di incremento delle attivita' industriali - da cui esula la legge n. 752 cit., mentre il secondo non riguarda le singole leggi di stanziamento, ma la determinazione della quota annuale e complessiva del gettito erariale spettante alle Province autonome. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri citati - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 6 ottobre 1982 n. 752). - sulla portata dell'art. 78 dello Statuto Trentino Alto Adige, v. S. nn. 356 e 357/1985, 195/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 15

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

Altri parametri e norme interposte