Sentenza 634/1988 (ECLI:IT:COST:1988:634)
Massima numero 13220
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Titolo
SENT. 634/88 B. REGIONE SICILIA - ASSICURAZIONE (IMPRESE DI) - AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE RISCHI CHE POSSONO VERIFICARSI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER AUTOVEICOLI E NATANTI - SPETTANZA ALLO STATO. - DECRETO ASSESSORE REGIONE SICILIA 26 GENNAIO 1982 N. 90. - STATUTO SICILIA, ARTT. 17, LETT. E), 20; D.P.R. 5 NOVEMBRE 1949 N. 1182, ART. 4, COMMA PRIMO.
SENT. 634/88 B. REGIONE SICILIA - ASSICURAZIONE (IMPRESE DI) - AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE RISCHI CHE POSSONO VERIFICARSI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER AUTOVEICOLI E NATANTI - SPETTANZA ALLO STATO. - DECRETO ASSESSORE REGIONE SICILIA 26 GENNAIO 1982 N. 90. - STATUTO SICILIA, ARTT. 17, LETT. E), 20; D.P.R. 5 NOVEMBRE 1949 N. 1182, ART. 4, COMMA PRIMO.
Testo
In forza dell'art. 4, comma primo, del D.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182, l'Assessorato regionale siciliano per l'industria e' competente ad autorizzare imprese aventi sede in Sicilia ad esercitare attivita' assicurativa limitatamente a rischi per loro natura localizzati nel territorio della Regione, fra i quali non rientra il rischio connesso alla circolazione dei veicoli; quest'ultimo non solo non e' localizzato, ma neppure e' frazionabile territorialmente, in quanto il regime di assicurazione obbligatoria stabilito dalla legge n. 990 del 1969 (legge che costituisce "riforma economico-sociale della Repubblica") esige unita' di indirizzo e di disciplina nell'intero territorio nazionale. Pertanto, spetta allo Stato autorizzare imprese di assicurazione con sede in Sicilia ad esercitare attivita' assicurativa avente per oggetto l'assunzione di rischi che possono verificarsi fuori dal territorio siciliano, restando esclusa, per quanto riguarda specificamente l'assicurazione dei veicoli a motore e dei natanti, ogni competenza della Regione in ordine all'esercizio di tale assicurazione, anche limitatamente al rischio connesso alla circolazione degli autoveicoli e dei natanti nell'ambito territoriale della Sicilia; conseguentemente e' annullato il decreto 26 gennaio 1982 n. 90 dell'Assessore per l'industria della Regione siciliana, che autorizzava la s.p.a. Tuttolomondo, con sede a Palermo, ad esercitare attivita' assicurativa automobilistica a condizione che i relativi contratti fossero stipulati in Sicilia). - Sent. n. 175/1975.
In forza dell'art. 4, comma primo, del D.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182, l'Assessorato regionale siciliano per l'industria e' competente ad autorizzare imprese aventi sede in Sicilia ad esercitare attivita' assicurativa limitatamente a rischi per loro natura localizzati nel territorio della Regione, fra i quali non rientra il rischio connesso alla circolazione dei veicoli; quest'ultimo non solo non e' localizzato, ma neppure e' frazionabile territorialmente, in quanto il regime di assicurazione obbligatoria stabilito dalla legge n. 990 del 1969 (legge che costituisce "riforma economico-sociale della Repubblica") esige unita' di indirizzo e di disciplina nell'intero territorio nazionale. Pertanto, spetta allo Stato autorizzare imprese di assicurazione con sede in Sicilia ad esercitare attivita' assicurativa avente per oggetto l'assunzione di rischi che possono verificarsi fuori dal territorio siciliano, restando esclusa, per quanto riguarda specificamente l'assicurazione dei veicoli a motore e dei natanti, ogni competenza della Regione in ordine all'esercizio di tale assicurazione, anche limitatamente al rischio connesso alla circolazione degli autoveicoli e dei natanti nell'ambito territoriale della Sicilia; conseguentemente e' annullato il decreto 26 gennaio 1982 n. 90 dell'Assessore per l'industria della Regione siciliana, che autorizzava la s.p.a. Tuttolomondo, con sede a Palermo, ad esercitare attivita' assicurativa automobilistica a condizione che i relativi contratti fossero stipulati in Sicilia). - Sent. n. 175/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 05/11/1949
n. 1182
art. 4
co. 1