Ordinanza 635/1988 (ECLI:IT:COST:1988:635)
Massima numero 13222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
13223
Titolo
ORD. 635/88 A. REGIONE PIEMONTE - EDILIZIA E URBANISTICA - INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE ED AL PAGAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI - INDICAZIONE ESPRESSA - MANCANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI DEL GIUDICE 'A QUO'. - LEGGE REGIONE PIEMONTE 5 OTTOBRE 1977 N. 56. - COST., ARTT. 25, COMMA SECONDO, 117; LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10, ARTT. 1, 3, 15.
ORD. 635/88 A. REGIONE PIEMONTE - EDILIZIA E URBANISTICA - INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE ED AL PAGAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI - INDICAZIONE ESPRESSA - MANCANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI DEL GIUDICE 'A QUO'. - LEGGE REGIONE PIEMONTE 5 OTTOBRE 1977 N. 56. - COST., ARTT. 25, COMMA SECONDO, 117; LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10, ARTT. 1, 3, 15.
Testo
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - IUS SUPERVENIENS. Vanno restituiti ai giudici 'a quibus' gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 56, comma primo, 64 e 65 della legge reg. Piemonte 5 ottobre 1977 n. 56, impugnati nella parte in cui non specificano che dagli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione sono esclusi quelli che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10 del 1977 sono subordinati a concessione; ovvero nella parte in cui, per detti interventi, non prevedono il pagamento dei contributi per il rilascio della concessione, ne' - in caso di esecuzione abusiva - l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla suddetta legge statale. Occorre infatti che gli stessi giudici riesaminino la rilevanza delle questioni alla stregua dell'art. 31 della sopravvenuta legge n. 47 del 1985 (sul "condono edilizio"), il quale consente la sanatoria amministrativa delle opere abusive ultimate - come nei casi su cui vertono i processi di provenienza - entro la data del 1^ ottobre 1983. (Questioni sollevate in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 117 Cost., ed in relazione ai principi fondamentali in materia urbanistica stabiliti dalla legge n. 10 del 1977).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - IUS SUPERVENIENS. Vanno restituiti ai giudici 'a quibus' gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 56, comma primo, 64 e 65 della legge reg. Piemonte 5 ottobre 1977 n. 56, impugnati nella parte in cui non specificano che dagli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione sono esclusi quelli che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10 del 1977 sono subordinati a concessione; ovvero nella parte in cui, per detti interventi, non prevedono il pagamento dei contributi per il rilascio della concessione, ne' - in caso di esecuzione abusiva - l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla suddetta legge statale. Occorre infatti che gli stessi giudici riesaminino la rilevanza delle questioni alla stregua dell'art. 31 della sopravvenuta legge n. 47 del 1985 (sul "condono edilizio"), il quale consente la sanatoria amministrativa delle opere abusive ultimate - come nei casi su cui vertono i processi di provenienza - entro la data del 1^ ottobre 1983. (Questioni sollevate in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 117 Cost., ed in relazione ai principi fondamentali in materia urbanistica stabiliti dalla legge n. 10 del 1977).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 28/01/1977
n. 10
art. 1
legge 28/01/1977
n. 10
art. 3
legge 28/01/1977
n. 10
art. 15