Ordinanza 635/1988 (ECLI:IT:COST:1988:635)
Massima numero 13223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13222


Titolo
ORD. 635/88 B. REGIONE PIEMONTE - EDILIZIA E URBANISTICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE NEL CASO IN CUI L'INTERVENTO COMPORTI IL RILASCIO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'. - LEGGE REGIONE PIEMONTE 5 OTTOBRE 1977 N. 56, ART. 56, COMMA SECONDO; LEGGE REGIONE PIEMONTE 20 MAGGIO 1980 N. 50, ART. 37, COMMA QUINTO. - COST., ARTT. 3, 42, 117; LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10, ART. 48, COMMA PRIMO.

Testo
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - IUS SUPERVENIENS. Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, comma secondo, legge reg. Piemonte 5 ottobre 1977 n. 56 (come modificato dall'art. 37, comma quinto, L. reg. 20 maggio 1980 n. 50), impugnato nella parte in cui prevede il rilascio dell'autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria solo se essi non comportino rilascio dell'immobile da parte del conduttore. Occorre infatti che lo stesso giudice riesamini la rilevanza della questione alla stregua degli artt. 26 e 48 della sopravvenuta legge n. 47 del 1985 (sul "condono edilizio"), i quali sottraggono all'obbligo di concessione od autorizzazione le opere edilizie interne realizzate prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 47. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 48, comma primo, della legge n. 10 del 1977).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  28/01/1977  n. 10  art. 48    co. 1