Ordinanza 637/1988 (ECLI:IT:COST:1988:637)
Massima numero 13255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 637/88. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - EDILIZIA E URBANISTICA - REATI IN MATERIA - ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile al questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 60, u.c., e 77, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude tutti i reati previsti da leggi in materia edilizia e urbanistica dall'applicabilita' di sanzioni sostitutive, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., anche in ipotesi di scarso rilievo sociale, in quanto la Corte ha escluso la possibilita' di applicare sanzioni sostitutive indipendentemente dalle esclusioni oggettive di cui alla norma contenuta nell'art. 60 della legge impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte