Ordinanza 638/1988 (ECLI:IT:COST:1988:638)
Massima numero 13256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 638/88. PENA - SANZIONI SOSTITUTIUVE - PRETESA INAPPLICABILITA' AI REATI PERSEGUIBILI A QUERELA - IN CASO DI RITENUTA APPLICABILITA' DETERIORAMENTO INGIUSTIFICATO DELLA PARTE CIVILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ART. 77 - COST., ARTT. 3, 24, 25.
ORD. 638/88. PENA - SANZIONI SOSTITUTIUVE - PRETESA INAPPLICABILITA' AI REATI PERSEGUIBILI A QUERELA - IN CASO DI RITENUTA APPLICABILITA' DETERIORAMENTO INGIUSTIFICATO DELLA PARTE CIVILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ART. 77 - COST., ARTT. 3, 24, 25.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 77 L. 24 novembre 1981, n. 689, laddove renderebbe inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati punibili a querela, ovvero, ove si ritenesse possibile l'applicazione, laddove aggraverebbe la posizione della parte civile, in quanto, prospettandosi l'illegittimita' in via alternativa, non viene indiduato il "thema decidendum".
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 77 L. 24 novembre 1981, n. 689, laddove renderebbe inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati punibili a querela, ovvero, ove si ritenesse possibile l'applicazione, laddove aggraverebbe la posizione della parte civile, in quanto, prospettandosi l'illegittimita' in via alternativa, non viene indiduato il "thema decidendum".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte