Ordinanza 641/1988 (ECLI:IT:COST:1988:641)
Massima numero 13227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 641/88. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - COMPUTABILITA' DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 7 LUGLIO 1980 N. 299, ART. 3. - COST., ARTT. 3, 97.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge 7 luglio 1980 n. 299, nella parte in cui non estende al personale statale e, in particolare, ai dipendenti dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato, il beneficio - riconosciuto ai dipendenti degli Enti locali - della computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' di fine rapporto: atteso che questioni del tutto analoghe, pur se aventi ad oggetto disposizioni diverse, sono gia' state dichiarate inammissibili in quanto censurano una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. nn. 220 e 408/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte