Ordinanza 643/1988 (ECLI:IT:COST:1988:643)
Massima numero 13229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 643/88. REGIONE LAZIO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - DELIBERA LEGISLATIVA REGIONE LAZIO RIAPPROVATA IL 22 DICEMBRE 1987. - COST., ART. 117; LEGGE 11 MARZO 1953 N.87, ART. 31, ULTIMO COMMA.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale in via principale concernente la delibera legislativa della Regione Lazio riapprovata il 22 dicembre 1987 deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri risulta depositato oltre il termine (dieci giorni dalla notifica) fissato dall'art. 31, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilita' della questione proposta in riferimento all'art. 117 Cost.) - S. nn. 191/1980, 72/1981; O. nn. 100 e 101/1985, 278/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31