Sentenza 644/1988 (ECLI:IT:COST:1988:644)
Massima numero 13316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13317  13318  13319


Titolo
SENT. 644/88 A. - PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNO DI INVALIDITA' - INTEGRAZIONE NEL LIMITE MINIMO DEL TRATTAMENTO MASSIMO - REDDITI DEL CONIUGE DELL'INVALIDO - RILIEVO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INVALIDI CONIUGATI E INVALIDI NON CONIUGATI - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 12 GIUGNO 1984, N. 222, ART. 1, QUARTO COMMA - COST., ART. 3

Testo
Esistendo particolare diversita' tra la situazione dell'invalido non coniugato il cui reddito e' inferiore al minimo della pensione sociale e la situazione dell'invalido il cui reddito, cumulato con quello del coniuge, e' superiore a tre volte la stessa pensione sociale, la diversita' di disciplina tra le predette situazioni non soltanto non e' ingiustificata ma, per le ragioni sopra specificate, si manifesta razionale (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della L. 12 giugno 1984, n. 222).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte