Sentenza 644/1988 (ECLI:IT:COST:1988:644)
Massima numero 13317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13316  13318  13319


Titolo
SENT. 644/88 B. - PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNO DI INVALIDITA' - INTEGRAZIONE NEL LIMITE MINIMO DEL TRATTAMENTO MASSIMO - REDDITI DEL CONIUGE DELL'INVALIDO - RILIEVO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE - DIRITTO AL MANTENIMENTO DEI CITTADINI INABILI AL LAVORO - VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 12 GIUGNO 1984, N. 222, ART. 1, QUARTO COMMA - COST., ART. 38

Testo
L'art. 38 Cost. prevede che il cittadino, oltre ad essere inabile al lavoro, ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale allorche' manchi di "mezzi necessari per vivere"; ed e' compito del legislatore precisare, nelle diverse realta', le situazioni nelle quali e' razionalmente ravvisabile la predetta mancanza (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della L. 12 giugno 1984, n. 222).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte