Sentenza 644/1988 (ECLI:IT:COST:1988:644)
Massima numero 13318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13316  13317  13319


Titolo
SENT. 644/88 C. - PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNO DI INVALIDITA' - INTEGRAZIONE NEL LIMITE MINIMO DEL TRATTAMENTO MASSIMO - REDDITI DEL CONIUGE DELL'INVALIDO - RILIEVO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE - DISCRIMINAZIONE DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA A VANTAGGIO DI QUELLA DI FATTO - CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI FAMIGLIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 12 GIUGNO 1984, N. 222, ART. 1, QUARTO COMMA. - COST. ARTT. 29 E 31

Testo
Fino al momento in cui la famiglia naturale, non fondata sul matrimonio, non avra' un "qualche" riconoscimento giuridico, non e' dato equipararla, e neppure giuridicamente "confrontarla", ai fini di verificare eventuali violazioni degli artt. 3, 29 e 31 Cost., con la famiglia legittima (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 29 e 31 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della L. 12 giugno 1984, n. 222).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte