Sentenza 647/1988 (ECLI:IT:COST:1988:647)
Massima numero 13955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 647/88 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DEMANIO - MANUFATTI COSTITUENTI OPERE IDRAULICHE - DECLARATORIA DELLA PROPRIETA' PUBBLICA CON LEGGE PROVINCIALE - MANCATE PREVISIONI DELL'INDENNIZZO - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE DELLA PROVINCIA DI TRENTO 8 LUGLIO 1976, N. 18, ART. 4. - COST. ART. 42, 3^ COMMA.

Testo
La questione di legittimita' della norma che prevede il passaggio alla proprieta' pubblica senza indennizzo di tutti i manufatti costituenti opere idrauliche (nella specie, un argine fluviale, qualunque fosse la precedente appartenenza, difetta di motivazione sulla rilevanza in quanto il giudice 'a quo' ha omesso di accertare se il bene oggetto della controversia potesse considerarsi di proprieta' privata o non piuttosto appartenente dall'oringine al demanio statale, nel qual caso non si porrebbe alcun problema di indennizzo. (Dichiarazione di inammissibilita' della questione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte