Sentenza 648/1988 (ECLI:IT:COST:1988:648)
Massima numero 12220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 648/88. BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - PROVINCIA DI TRENTO - APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TRENTO - ZONE RISERVATE A PISTE SCIISTICHE - RECINZIONI E RIMBOSCHIMENTO - DIVIETO - BENI NATURALI - UTILITA' SOCIALE - NON FONDATEZZA. - L. PROV. TRENTO 11 NOVEMBRE 1968 N.20, ART.16. - COST. ARTT.3, 41, 42.
SENT. 648/88. BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - PROVINCIA DI TRENTO - APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TRENTO - ZONE RISERVATE A PISTE SCIISTICHE - RECINZIONI E RIMBOSCHIMENTO - DIVIETO - BENI NATURALI - UTILITA' SOCIALE - NON FONDATEZZA. - L. PROV. TRENTO 11 NOVEMBRE 1968 N.20, ART.16. - COST. ARTT.3, 41, 42.
Testo
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - PROVINCIA DI TRENTO. I beni naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini d'utilita' sociale costituiscono categoria 'ab origine' di interesse pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di realizzazione del corrispondente interesse pubblico; consegue da cio' l'esigenza intrinseca di assicurare la conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualita' essenziali, assorbenti o quanto meno prevalenti rispetto al godimento dei singoli. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3, 41 e 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 l. prov. Trento 11 novembre 1968 n.20, in quanto, nel disporre divieto, nelle zone riservate a piste sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano importare ostacolo alla "libera discesa", determina uno svuotamento sostanziale del diritto di proprieta' per la mancata previsione di indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica privata nonche' delle garanzie di godimento della proprieta').
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - PROVINCIA DI TRENTO. I beni naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini d'utilita' sociale costituiscono categoria 'ab origine' di interesse pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di realizzazione del corrispondente interesse pubblico; consegue da cio' l'esigenza intrinseca di assicurare la conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualita' essenziali, assorbenti o quanto meno prevalenti rispetto al godimento dei singoli. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3, 41 e 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 l. prov. Trento 11 novembre 1968 n.20, in quanto, nel disporre divieto, nelle zone riservate a piste sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano importare ostacolo alla "libera discesa", determina uno svuotamento sostanziale del diritto di proprieta' per la mancata previsione di indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica privata nonche' delle garanzie di godimento della proprieta').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte