Ordinanza 650/1988 (ECLI:IT:COST:1988:650)
Massima numero 13127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 650/88. CALAMITA' PUBBLICA - ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973 - COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA - PROVVIDENZE A LORO FAVORE - TERMINI PROCESSUALI - SCADENZE - SOSPENSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D. L. 22 GENNAIO 1972, N.2, CONVERTITO IN LEGGE 23 MARZO 1973, N.36, ARTT. 1, 4. - COST., ARTT. 3, 24.
ORD. 650/88. CALAMITA' PUBBLICA - ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973 - COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA - PROVVIDENZE A LORO FAVORE - TERMINI PROCESSUALI - SCADENZE - SOSPENSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D. L. 22 GENNAIO 1972, N.2, CONVERTITO IN LEGGE 23 MARZO 1973, N.36, ARTT. 1, 4. - COST., ARTT. 3, 24.
Testo
In materia di eventi calamitosi, non e' affatto irragionevole che il legislatore abbia risolto il problema della decorrenza o scadenza dei termini processuali - in ordine al quale, consapevolmente, viene dettata una normativa particolare, diversa da quella emanata in altre circostanze prive del requisito della straordinarieta', collegato alla natura dell'evento - nel senso di sanare soltanto quegli effetti, prodotti dalla calamita', che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini stesse possano aver ostacolato in misura piu' consistente la tutela giurisdizionale. Al riguardo, costituisce un mero inconveniente, inidoneo ad inficiare la ragionevolezza della valutazione operata dal legislatore nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti) l'ipotesi del termine processuale scadente un solo giorno dopo la fine del previsto periodo di sospensione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in L. 23 marzo 1973, n. 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
In materia di eventi calamitosi, non e' affatto irragionevole che il legislatore abbia risolto il problema della decorrenza o scadenza dei termini processuali - in ordine al quale, consapevolmente, viene dettata una normativa particolare, diversa da quella emanata in altre circostanze prive del requisito della straordinarieta', collegato alla natura dell'evento - nel senso di sanare soltanto quegli effetti, prodotti dalla calamita', che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini stesse possano aver ostacolato in misura piu' consistente la tutela giurisdizionale. Al riguardo, costituisce un mero inconveniente, inidoneo ad inficiare la ragionevolezza della valutazione operata dal legislatore nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti) l'ipotesi del termine processuale scadente un solo giorno dopo la fine del previsto periodo di sospensione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in L. 23 marzo 1973, n. 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte