Ordinanza 651/1988 (ECLI:IT:COST:1988:651)
Massima numero 9201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 651/88. TRIBUTI IN GENERE - AZIONE DI RIPETIZIONE - ONERE PROBATORIO DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per tributi, aventi la particolare attitudine ad essere trasferiti su altri soggetti, e' costituzionalmente legittima la previsione normativa dell'onere probatorio relativo alla mancata traslazione del tributo a carico del soggetto che agisce in ripetizione. Invero non sussiste lesione del principio di uguaglianza rispetto ad altri tributi per la diversita' della situazione considerata, ne' lesione del diritto di agire in giudizio potendo l'onere probatorio essere adempiuto agevolmente, mediante la produzione di scritture contabili delle quali sia obbligatoria la conservazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, d.l. 30 settembre 1982 n. 688 conv. in l. 27 novembre 1982 n. 873, denunziato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte