Ordinanza 658/1988 (ECLI:IT:COST:1988:658)
Massima numero 9172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 658/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONE PRIVILEGIATA - TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA CORRELATIVA ISTANZA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI STATALI IN ANALOGA SITUAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 658/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONE PRIVILEGIATA - TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA CORRELATIVA ISTANZA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI STATALI IN ANALOGA SITUAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai fini della concessione della pensione privilegiata, la specifica diversita' dei sistemi pensionistici dei dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali e soprattutto, la diversa natura dei rapporti intercorrenti, nei due casi, tra l'Amministrazione competente a liquidare la pensione ed il dipendente giustifica, senza implicazioni discriminatorie, la disciplina, sub artt. 33 u.c. r.d.l. 3/3/1938 n. 680 e 7 comma secondo L. 11/4/1955 n. 379, che, nei confronti dei soli dipendenti di enti locali, pone un termine perentorio (tre anni dalla cessazione del servizio) per la presentazione della correlativa istanza. Ed invero - a differenza dello Stato che eroga la prestazione nei confronti di propri dipendenti - gli istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, amministrando soltanto il rapporto di quiescenza relativo ai rapporti d'impiego di dipendenti di enti locali, hanno l'onere di compiere tempestive indagini in ordine ai presupposti di fatto del trattamento privilegiato senza restare necessariamente vincolati dagli accertamenti compiuti dagli enti datori di lavoro, estranei all'obbligazione pensionistica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33, u.c., r.d.l. 3/3/1938 n. 680 e 7, comma secondo, L. 11/4/1955 n. 379, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n. 73/1979.
Ai fini della concessione della pensione privilegiata, la specifica diversita' dei sistemi pensionistici dei dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali e soprattutto, la diversa natura dei rapporti intercorrenti, nei due casi, tra l'Amministrazione competente a liquidare la pensione ed il dipendente giustifica, senza implicazioni discriminatorie, la disciplina, sub artt. 33 u.c. r.d.l. 3/3/1938 n. 680 e 7 comma secondo L. 11/4/1955 n. 379, che, nei confronti dei soli dipendenti di enti locali, pone un termine perentorio (tre anni dalla cessazione del servizio) per la presentazione della correlativa istanza. Ed invero - a differenza dello Stato che eroga la prestazione nei confronti di propri dipendenti - gli istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, amministrando soltanto il rapporto di quiescenza relativo ai rapporti d'impiego di dipendenti di enti locali, hanno l'onere di compiere tempestive indagini in ordine ai presupposti di fatto del trattamento privilegiato senza restare necessariamente vincolati dagli accertamenti compiuti dagli enti datori di lavoro, estranei all'obbligazione pensionistica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33, u.c., r.d.l. 3/3/1938 n. 680 e 7, comma secondo, L. 11/4/1955 n. 379, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n. 73/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte