Ordinanza 660/1988 (ECLI:IT:COST:1988:660)
Massima numero 9174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 660/88. REGIONE EMILIA ROMAGNA - PIANO SANITARIO REGIONALE - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SANITARIE PRIVATE - DURATA ANNUALE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' in materia di convenzionamento esterno, le regioni sono tenute a prestare osservanza a quanto previsto dagli artt. 43, 44 della L.1978 n. 833, che non impongono (direttamente) una durata triennale delle convenzioni ma soltanto la loro conformita' ad uno schema tipo - approvato, secondo i casi, dal Consiglio dei ministri o dal Ministro della Sanita', manifestamente non contrasta con i riferiti principi della legislazione statale, la L. 1980 n. 2 della regione Emilia Romagna, che prevede una durata annuale delle convenzioni, sia perche' emanata in data anteriore a quella di approvazione degli schemi suddetti, sia perche' avente carattere dichiaramente transitorio e strumentale al fine di consentire un graduale adeguamento alle esigenze di integrazione della rete pubblica sanitaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma secondo, legge regione Emilia Romagna 1980 n. 2, in riferimento all'art. 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte