Ordinanza 661/1988 (ECLI:IT:COST:1988:661)
Massima numero 9175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 661/88. PREVIDENZA ED ASSISTENZA - ENTI LOCALI DI ASSISTENZA - DELIBERAZIONI ILLEGITTIME DEGLI AMMINISTRATORI CHE ABBIANO CAGIONATO DANNO ALLA C.P.D.E.L. - RESPONSABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le norme di cui all'art. 30, comma quarto, D.L. 1983 n. 55 convertito in L. 1983 n. 131 ed all'articolo unico della L. 1984 n. 104 - nella parte in cui escludono la responsabilita' degli amministratori degli enti locali di assistenza per il danno cagionato alla C.P.D.E.L. mediante deliberazioni assunte in deroga agli accordi nazionali ed aventi come effetto una minore contribuzione previdenziale - non sono prive della necessaria copertura finanziaria in quanto l'art. 36, comma secondo, del D.L. 55/1983 indica espressamente i mezzi finanziari con cui far fronte "all'ulteriore onere" derivante dall'applicazione del decreto medesimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli art. 30, comma quarto L. 1983 n. 131 e art. unico L. 1984 n. 104 in riferimento all'art. 81 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte