Ordinanza 662/1988 (ECLI:IT:COST:1988:662)
Massima numero 9176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 662/88. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ONERI FINANZIARI - ASSERITA MANCANZA DI COPERTURA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' - gia' dichiarata non fondata con sentenza - dell'art. 30/bis della L. 1983 n. 131 per asserito contrasto con l'art. 81 Cost., in quanto la formula, necessariamente generica, adottata dal legislatore per disciplinare il finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dei benefici combattentistici da parte di vari tipi di enti e di aziende pubbliche, e' stata specificata, per le aziende di trasporto pubblico locale, da numerosi interventi normativi (legge 27 dicembre 1973, n. 730 sino alla legge 6 febbraio 1987, n. 18 di conversione del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833), con i quali il legislatore ha inteso globalmente garantire la copertura pressoche' integrale dei disavanzi di esercizio relativi agli anni dal 1982 al 1986, lasciando all'autonomia di scelta delle aziende stesse la ripartizione dei fondi tra i diversi impegni di spesa, compresi quelli relativi all'attuazione della legge n. 336 del 1970. - S.n. 123/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte