Ordinanza 666/1988 (ECLI:IT:COST:1988:666)
Massima numero 13129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 666/88. PENSIONI - IMPIEGATI DELLO STATO - SERVIZI COMUNQUE PRESTATI, NON VALIDI PER L'INQUADRAMENTO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - STATO' A DOMANDA, AI FINI DI QUIESCENZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART.15. - COST., ARTT. 3, 36.
ORD. 666/88. PENSIONI - IMPIEGATI DELLO STATO - SERVIZI COMUNQUE PRESTATI, NON VALIDI PER L'INQUADRAMENTO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - STATO' A DOMANDA, AI FINI DI QUIESCENZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART.15. - COST., ARTT. 3, 36.
Testo
Una norma avente carattere eccezionale, quale nella specie quella che stabilisce ai fini pensionistici, la computabilita' a domanda dei servizi comunque prestati, a condizione che questi abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali, non puo' essere assunta come elemento di valutazione ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza. Inoltre, in materia previdenziale, l'art. 38 Cost., e' disposizione speciale ed assorbente, rispetto all'art. 36 Cost., la quale non esclude la possibilita', per il legislatore, di subordinare a determinate condizioni e requisiti il diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali stesse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.).
Una norma avente carattere eccezionale, quale nella specie quella che stabilisce ai fini pensionistici, la computabilita' a domanda dei servizi comunque prestati, a condizione che questi abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali, non puo' essere assunta come elemento di valutazione ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza. Inoltre, in materia previdenziale, l'art. 38 Cost., e' disposizione speciale ed assorbente, rispetto all'art. 36 Cost., la quale non esclude la possibilita', per il legislatore, di subordinare a determinate condizioni e requisiti il diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali stesse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte