Ordinanza 667/1988 (ECLI:IT:COST:1988:667)
Massima numero 13130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13131


Titolo
ORD. 667/88 A. - PROFESSIONI - GEOMETRI - REDDITO PROFESSIONALE SOGGETTO A I.R.P.E.F. - OBBLIGO DI DENUNCIA ALLA CASSA DI PREVIDENZA - INOSSERVANZA - SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'. - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 583, ART.4, COMMA TERZO. - COST., ARTT. 3, 32, 38.

Testo
A seguito dell'entrata in vigore la 20 ottobre 1982, n. 773, il cui art. 24 ha abrogato l'art.4, terzo comma, L. 8 agosto 1977, n. 583 - disponendo altresi' il nuovo regime delle sanzioni anche per le infrazioni verificatesi in pendenza della previgente normativa - vanno restituiti gli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita' costituzionale del predetto art.4, terzo comma, L. n. 583 del 1977, denunziato in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., in quanto concerne le sanzioni previste in caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia alla Cassa di previdenza per i geometri del reddito professionale soggetto ad I.R.P.E.F..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte