Ordinanza 667/1988 (ECLI:IT:COST:1988:667)
Massima numero 13131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
13130
Titolo
ORD. 667/88 B. - PROFESSIONI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE PROSEGUONO L'ATTIVITA' - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA - OBBLIGATORIETA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 3 GENNAIO 1981, N. 6, ART. 2, SETTIMO COMMA, 9, TERZO COMMA. - COST. ARTT. 3, 38.
ORD. 667/88 B. - PROFESSIONI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE PROSEGUONO L'ATTIVITA' - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA - OBBLIGATORIETA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 3 GENNAIO 1981, N. 6, ART. 2, SETTIMO COMMA, 9, TERZO COMMA. - COST. ARTT. 3, 38.
Testo
Nell'ottica solidaristica che impronta il sistema previdenziale, e' giustificato che la contribuzione sia imposta anche ai pensionati che continuino ad esercitare l'attivita' rimanendo iscritti nell'albo, essendo del tutto razionale ravvisare per essi, nell'esercizio professionale, un segno di capacita' contributiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, L. 3 gennaio 1981, n.6, denunziati, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui impongono il versamento dei contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, anche ai professionisti pensionati che proseguano nell'esercizio della professione e consentono a questi ultimi di conseguire, in dipendenza di tale ulteriore contribuzione, un solo supplemento della pensione, ove permangano in siffatta attivita' per almeno cinque anni). - cfr. S. n. 132/1984.
Nell'ottica solidaristica che impronta il sistema previdenziale, e' giustificato che la contribuzione sia imposta anche ai pensionati che continuino ad esercitare l'attivita' rimanendo iscritti nell'albo, essendo del tutto razionale ravvisare per essi, nell'esercizio professionale, un segno di capacita' contributiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, L. 3 gennaio 1981, n.6, denunziati, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui impongono il versamento dei contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, anche ai professionisti pensionati che proseguano nell'esercizio della professione e consentono a questi ultimi di conseguire, in dipendenza di tale ulteriore contribuzione, un solo supplemento della pensione, ove permangano in siffatta attivita' per almeno cinque anni). - cfr. S. n. 132/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte