Ordinanza 668/1988 (ECLI:IT:COST:1988:668)
Massima numero 13132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 668/88. REGIONE LAZIO - ISTRUZIONE PUBBLICA - DIRITTO ALLO STUDIO - PROVVIDENZE ASSISTENZIALI - ATTRIBUZIONE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIVATE - CONDIZIONE - ACCERTATA GRATUITA' DELLA FREQUENZA SCOLASTICA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REGIONE LAZIO 18 SETTEMBRE 1979, N.78, ART.9, COME MODIFICATO DALLA LEGGE REG. LAZIO 7 DICEMBRE 1979, N.95. - COST., ARTT. 3, 33 QUARTO COMMA, SECONDO COMMA, 117.
ORD. 668/88. REGIONE LAZIO - ISTRUZIONE PUBBLICA - DIRITTO ALLO STUDIO - PROVVIDENZE ASSISTENZIALI - ATTRIBUZIONE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIVATE - CONDIZIONE - ACCERTATA GRATUITA' DELLA FREQUENZA SCOLASTICA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REGIONE LAZIO 18 SETTEMBRE 1979, N.78, ART.9, COME MODIFICATO DALLA LEGGE REG. LAZIO 7 DICEMBRE 1979, N.95. - COST., ARTT. 3, 33 QUARTO COMMA, SECONDO COMMA, 117.
Testo
Il principio di parita' di trattamento fra scuola pubblica e scuola privata non puo' spingersi fino alla determinazione dell'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per l'esercizio di tale ultima scuola. In riferimento a disposizione di legge regionale, non e' irragionevole - nei confronti degli alunni delle scuole private - condizionare l'attribuzione di previdenze assistenziali per favorire il diritto allo studio, accertata gratuita' della frequenza scolastica, desumendosi dalla libera scelta dell'interessato quella disponibilita' di mesi che legittima l'esclusione delle provvidenze stesse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.9 della legge Regione Lazio 18 settembre 1979, n.78 - come modificato con legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n.95 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.). - cfr. S. n. 36/1982.
Il principio di parita' di trattamento fra scuola pubblica e scuola privata non puo' spingersi fino alla determinazione dell'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per l'esercizio di tale ultima scuola. In riferimento a disposizione di legge regionale, non e' irragionevole - nei confronti degli alunni delle scuole private - condizionare l'attribuzione di previdenze assistenziali per favorire il diritto allo studio, accertata gratuita' della frequenza scolastica, desumendosi dalla libera scelta dell'interessato quella disponibilita' di mesi che legittima l'esclusione delle provvidenze stesse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.9 della legge Regione Lazio 18 settembre 1979, n.78 - come modificato con legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n.95 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.). - cfr. S. n. 36/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
co. 4
Costituzione
art. 34
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte