Ordinanza 669/1988 (ECLI:IT:COST:1988:669)
Massima numero 13134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Titolo
ORD. 669/88 B. - AVVOCATO E PROCURATORE - PENSIONE DI INVALIDITA' - DIRITTO - CONDIZIONE - NON ISCRIZIONE NEI RUOLI DELLE IMPOSTE PER REDDITO NON COMPLESSIVO NON DERIVANTE DA PROFESSIONE, SUPERIORE A QUATTRO MILIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, ART.4. - COST., ARTT. 3, 38.
ORD. 669/88 B. - AVVOCATO E PROCURATORE - PENSIONE DI INVALIDITA' - DIRITTO - CONDIZIONE - NON ISCRIZIONE NEI RUOLI DELLE IMPOSTE PER REDDITO NON COMPLESSIVO NON DERIVANTE DA PROFESSIONE, SUPERIORE A QUATTRO MILIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, ART.4. - COST., ARTT. 3, 38.
Testo
Ai fini della corresponsione della prestazione previdenziale, non costituisce esercizio manifestamente irrazionale alla discrezionalita' legislativa negare la prestazione stessa in dipendenza dell'accertata sussistenza, in capo all'assicurato, di determinate potenzialita' economiche. Peraltro, sussistendo la razionalita' di una innovazione legislativa e' inevitabile la fissazione di un momento temporale di decorrenza della innovazione medesima e vi e' preclusione per il legislatore di regolare con nome diverse situazioni diverse, attuando,per quanto concerne specificamente il sistema previdenziale, i miglioramenti del sistema con gradualita, al fine di contemperare razionalmente, le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilita finanziarie.(Manifestainfondatezza - in riferimento agli artt.l 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art.4, L. 22 luglio 1975, n. 319, nella parte in cui subordina la concessione della pensione di invalidita' ad avvocati e procuratori al requisito della non iscrizione ai ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni di lire. - cfr. S. n. 132 e 28/1984, 18o/82, 65/79.
Ai fini della corresponsione della prestazione previdenziale, non costituisce esercizio manifestamente irrazionale alla discrezionalita' legislativa negare la prestazione stessa in dipendenza dell'accertata sussistenza, in capo all'assicurato, di determinate potenzialita' economiche. Peraltro, sussistendo la razionalita' di una innovazione legislativa e' inevitabile la fissazione di un momento temporale di decorrenza della innovazione medesima e vi e' preclusione per il legislatore di regolare con nome diverse situazioni diverse, attuando,per quanto concerne specificamente il sistema previdenziale, i miglioramenti del sistema con gradualita, al fine di contemperare razionalmente, le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilita finanziarie.(Manifestainfondatezza - in riferimento agli artt.l 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art.4, L. 22 luglio 1975, n. 319, nella parte in cui subordina la concessione della pensione di invalidita' ad avvocati e procuratori al requisito della non iscrizione ai ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni di lire. - cfr. S. n. 132 e 28/1984, 18o/82, 65/79.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte