Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di turismo rurale - Previsione che consente le attività previste dalla legge regionale n. 20 del 1998, senza necessità di approvazione regionale - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, secondo cui, ad integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, sono consentite le attività previste dalla legge reg. Puglia n. 20 del 1998 in materia di turismo rurale, senza necessità di approvazione regionale. La norma regionale impugnata, nel superare la necessità dell'approvazione regionale ai soli fini urbanistici, di cui all'art. 1, comma 5, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, non ha fatto venir meno la necessaria partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela paesaggistica deve essere caratterizzata dalla concertazione rigorosamente necessaria tra Regione e organi ministeriali, la quale impone la partecipazione di questi ultimi al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2020, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013).