Ordinanza 669/1988 (ECLI:IT:COST:1988:669)
Massima numero 13135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Titolo
ORD. 669/88 C. - AVVOCATO E PROCURATORE - PROFESSIONISTI CHE ABBIANO CONSEGUITO LA PENSIONE DI VECCHIAIA - MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI E PROSEGUIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - EFFETTI - DECURTAZIONE DI UN TERZO DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA ED OBBLIGO DI VERSAMENTO ULTERIORE DEI CONTRIBUTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 SETTEMBRE 198O, N. 576, ARTT. 2, SESTO COMMA E 10, TERZO COMMA; LEGGE 232 LUGLIO 1975, N. 319, ART.7. - COST., ARTT. 2, 3, 38.
ORD. 669/88 C. - AVVOCATO E PROCURATORE - PROFESSIONISTI CHE ABBIANO CONSEGUITO LA PENSIONE DI VECCHIAIA - MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI E PROSEGUIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - EFFETTI - DECURTAZIONE DI UN TERZO DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA ED OBBLIGO DI VERSAMENTO ULTERIORE DEI CONTRIBUTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 SETTEMBRE 198O, N. 576, ARTT. 2, SESTO COMMA E 10, TERZO COMMA; LEGGE 232 LUGLIO 1975, N. 319, ART.7. - COST., ARTT. 2, 3, 38.
Testo
E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt.2, sesto comma, e 10, terzo comma, LO. 20 settembre 1980, n. 576, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - in quanto, prevedono che per gli avvocati e procuratori, i quali continuino a mantenere l'iscrizione negli albi professionali, pur dopo il conseguimento della pensione della vecchiaia, l'importo di questa e' decurtato di un terzo e che la prosecuzione, dopo tale momento, dell'esercizio della professione comporta l'obbligo dell'assicurato di ulteriore versamento di contributi al pari dei professionisti non ancora pensionati. - cfr. S. n. 132/1984.
E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt.2, sesto comma, e 10, terzo comma, LO. 20 settembre 1980, n. 576, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - in quanto, prevedono che per gli avvocati e procuratori, i quali continuino a mantenere l'iscrizione negli albi professionali, pur dopo il conseguimento della pensione della vecchiaia, l'importo di questa e' decurtato di un terzo e che la prosecuzione, dopo tale momento, dell'esercizio della professione comporta l'obbligo dell'assicurato di ulteriore versamento di contributi al pari dei professionisti non ancora pensionati. - cfr. S. n. 132/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte