Ordinanza 671/1988 (ECLI:IT:COST:1988:671)
Massima numero 9123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 671/88. PENSIONI - IMPIEGATO DELLO STATO - DURATA MINIMA DEL SERVIZIO EFFETTIVO PRESTATO AI FINI PENSIONISTICI E DI RIVERSIBILITA' - RIDUZIONE DA VENTI A QUINDICI ANNI - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO ALLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 177 DEL 1976 - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 671/88. PENSIONI - IMPIEGATO DELLO STATO - DURATA MINIMA DEL SERVIZIO EFFETTIVO PRESTATO AI FINI PENSIONISTICI E DI RIVERSIBILITA' - RIDUZIONE DA VENTI A QUINDICI ANNI - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO ALLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 177 DEL 1976 - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' espressione della discrezionalita' legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualita' di passaggi e quando un'innovazione legislativa al riguardo non e', in se' irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza e' inevitabile, non puo'essere precluso al legislatore il potere di adeguare la disciplina giuridica agli sviluppi della realta' socio-economica in cui questa e' destinata a calarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, u.c., L. 29 aprile 1976 n. 177 denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto limitando alle cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della legge medesima la riduzione da 20 a 15 anni, determinerebbe disparita' di trattamento fra quanti hanno cessato il servizio rispettivamente primo o dopo l'entrata in vigore della menzionata legge). - cfr. S.nn. 46/1979, 349/1985, O.n. 92/1987, S.n. 132/1984.
E' espressione della discrezionalita' legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualita' di passaggi e quando un'innovazione legislativa al riguardo non e', in se' irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza e' inevitabile, non puo'essere precluso al legislatore il potere di adeguare la disciplina giuridica agli sviluppi della realta' socio-economica in cui questa e' destinata a calarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, u.c., L. 29 aprile 1976 n. 177 denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto limitando alle cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della legge medesima la riduzione da 20 a 15 anni, determinerebbe disparita' di trattamento fra quanti hanno cessato il servizio rispettivamente primo o dopo l'entrata in vigore della menzionata legge). - cfr. S.nn. 46/1979, 349/1985, O.n. 92/1987, S.n. 132/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte