Ordinanza 674/1988 (ECLI:IT:COST:1988:674)
Massima numero 13141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 674/88. - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - I.N.P.S. - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI SOGGETTO ULTRASETTANTADUENNE - REVERSIBILITA' - CONDIZIONI - DURATA MINIMA BIENNALE DEL MATRIMONIO - DEROGHE - IPOTESI DI MORTE C.D. NATURALE (PER MALATTIA O ETA') DEL PENSIONATO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338, ART. 7, PRIMO COMMA, PUNTO 2. - COST. ART. 3.

Testo
I criteri limitativi previsti per la corresponsione delle pensioni di reversibilita', derivanti da matrimoni conclusi con gia' pensionati, "sono volti a garantire, in qualche modo, la serieta' e la genuinita' del tardivo coniugio": In tale prospettiva, non e' arbitrario che a deroga del requisito della durata minima biennale del matrimonio con pensionato ultrasettantaduenne richiesto per la corresponsione del trattamento in questione, il legislatore - nella sua valutazione discrezionale - abbia attribuito rilievo solo a taluni specifici eventi traumatici ( e socialmente apprezzabili) causativi della morte - e non anche alla malattia comune - in quanto ragionevolmente collegati al carattere di maggior violenza od imprevedibilita'. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.7, primo comma, punto ", L. 12 agosto 1962 n. 1338, e successive modificazioni). - cfr. S. n. 139/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte