Ordinanza 675/1988 (ECLI:IT:COST:1988:675)
Massima numero 13143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Titolo
ORD. 675/88 B. - MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE - APPLICAZIONE - EFFETTI - PROVVEDIMENTI LATU SENSU AMPLIATIVI ( CONCESSIONI, LICENZE, ISCRIZIONI) - EMANAZIONI A FAVORE DEL CONIUGE DEL PREVENUTO, DEI FIGLI O PERSONE CON LUI CONVIVENTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ART. 10, COME MODIFICATO DALLE LEGGI 13 SETTEMBRE 1982, N. 646 E 23 DICEMBRE 1982, N. 936. - COST., ART. 3.
ORD. 675/88 B. - MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE - APPLICAZIONE - EFFETTI - PROVVEDIMENTI LATU SENSU AMPLIATIVI ( CONCESSIONI, LICENZE, ISCRIZIONI) - EMANAZIONI A FAVORE DEL CONIUGE DEL PREVENUTO, DEI FIGLI O PERSONE CON LUI CONVIVENTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ART. 10, COME MODIFICATO DALLE LEGGI 13 SETTEMBRE 1982, N. 646 E 23 DICEMBRE 1982, N. 936. - COST., ART. 3.
Testo
L'estensione degli effetti accessori della misura di prevenzione antimafia - consistenti nell'impossibilita' di ottenere concessioni, licenze, iscrizioni - a soggetti non personalmente colpiti dalla misura stessa ( coniuge, figli o conviventi del prevenuto) e' disposizione volta ad impedire l'esclusione di divieti e decadenze mediante il ricorso ad intestazioni fittizie a persone di comodo, fondate sulla presunzione assoluta, non irragionevole - in relazione alla situazione ad alto rischio di pericolosita' nella quale la norma e' destinata ad operare - che tali soggetti possono intervenire quali prestanome del prevenuto medesimo o che quest'ultimo possa, comunque, aver parte alle attivita' economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti oggetto dei divieti o decadenze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, denunziato in riferimento all'art.3 Cost.).
L'estensione degli effetti accessori della misura di prevenzione antimafia - consistenti nell'impossibilita' di ottenere concessioni, licenze, iscrizioni - a soggetti non personalmente colpiti dalla misura stessa ( coniuge, figli o conviventi del prevenuto) e' disposizione volta ad impedire l'esclusione di divieti e decadenze mediante il ricorso ad intestazioni fittizie a persone di comodo, fondate sulla presunzione assoluta, non irragionevole - in relazione alla situazione ad alto rischio di pericolosita' nella quale la norma e' destinata ad operare - che tali soggetti possono intervenire quali prestanome del prevenuto medesimo o che quest'ultimo possa, comunque, aver parte alle attivita' economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti oggetto dei divieti o decadenze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, denunziato in riferimento all'art.3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte