Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di turismo rurale - Integrazione degli strumenti urbanistici comunali - Svolgimento, nei territori costieri e in quelli contermini ai laghi, delle attività previste dalle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), salvo che il Comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e del paesaggio - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, limitatamente alle parole: «, salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale». La norma regionale impugnata dal Governo condiziona l'applicabilità delle previsioni paesaggistiche nei territori costieri e in quelli contermini ai laghi, di cui all'art. 45, commi 3 e 4, delle norme tecniche d'attuazione del piano paesaggistico territoriale regionale (NTA del PPTR), non alla presenza di più stringenti norme di tutela già previste negli strumenti urbanistici, ma a mere scelte urbanistiche dei Comuni, i quali possono limitarsi a manifestare la semplice volontà di non avvalersi delle richiamate disposizioni paesaggistiche. In questo modo, essa si pone in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica, che trova riconoscimento ed espressione nell'art. 143, comma 9, cod. beni culturali e che, al fine di preservarne il valore unitario, impone di porla al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. (Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 182 del 2006).
Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito non solo adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche.