Ordinanza 678/1988 (ECLI:IT:COST:1988:678)
Massima numero 13146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 678/88. - COMUNI E PROVINCE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - PERSONALE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE - DURATA MASSIMA DEL RAPPORTO LAVORATIVO (90 GIORNI) - RISOLUZIONE DI DIRITTO ALLA SCADENZA DEL TERMINE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 10 NOVEMBRE 1978, N. 7O2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 8 GENNAIO 1979, N.3. - COST., ARTT. 3, 4, 35, 97.

Testo
La disciplina del rapporto lavorativo del personale delle aziende municipalizzate - considerate dalla normativa quali organismi degli Enti locali - ed in particolare, gli speciali vincoli e divieti posti in materia di assunzioni si inquadrano nella complessa, articolata legislazione di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa del settore pubblico allargato, non rendendosi conseguentemente possibile alcuna assimilazione ne' comunque alcun riferimento, fra detto personale e quello degli Enti pubblici economici.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.5, quindicesimo e diciottesimo comma, del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, in L. 8 gennaio 1979, n. 3, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. - in quanto, per l'assunzione di personale con contratto a termine nelle aziende municipalizzate, stabilisce la durata massima del rapporto in non piu' di 90 giorni nell'anno solare, prevedendo che, trascorso tale termine, il rapporto stesso e' risolto di diritto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte