Ordinanza 679/1988 (ECLI:IT:COST:1988:679)
Massima numero 13147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 679/88. - ENTI PUBBLICI - ENTI LIRICI E ISTITUZIONI MUSICALI ASSIMILATE - PERSONALE "ARTISTICO E TECNICO" - TRATTAMENTO ECONOMICO - DISCIPLINA - CONTRATTAZIONI AZIENDALI IMPLICANTI AUMENTI DI COSTO DEL PERSONALE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'. - LEGGE 14 AGOSTO 1967, N. 800, ART. 25; LEGGE 22 LUGLIO 1977, N. 426, ART. 2, COMMA SECONDO. - COST., ARTT, 70, 76, 77, 97, 113.

Testo
A seguito dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 1984, n. 312 e del D.L. 11 settembre 1987, n. 374 ( convertito in L. 29 ottobre 1987, n. 450) i quali hanno apportato - rispettivamente con l'art.6 e 3 primo e secondo comma - modifiche in tema di disciplina< del trattamento economico del personale degli enti lirici e istituzioni musicali, vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' relativamente alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25,
Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte