Ordinanza 680/1988 (ECLI:IT:COST:1988:680)
Massima numero 15886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Titolo
ORD. 680/88 C. - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - GIOIA TAURO - COSTRUZIONE DEL PORTO INDUSTRIALE E DEL QUINTO CENTRO SIDERURGICO - TERMINE QUINQUENNALE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE AREE - PROROGA - POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI ALTERNATIVE - TERMINE PERENTORIO PER LA REDAZIONE DEI RELATIVI PROGETTI - MANCATA PREVISIONE - CORRELAZIONE TRA EVENTUALI PROGRAMMI E ESTENSIONE DELLE AREE ASSOGGETTABILI A PROROGA - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 680/88 C. - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - GIOIA TAURO - COSTRUZIONE DEL PORTO INDUSTRIALE E DEL QUINTO CENTRO SIDERURGICO - TERMINE QUINQUENNALE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE AREE - PROROGA - POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI ALTERNATIVE - TERMINE PERENTORIO PER LA REDAZIONE DEI RELATIVI PROGETTI - MANCATA PREVISIONE - CORRELAZIONE TRA EVENTUALI PROGRAMMI E ESTENSIONE DELLE AREE ASSOGGETTABILI A PROROGA - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La riserva di legge ed il principio del buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, Cost., attenendo alla materia dell'organizzazione dei pubblici uffici, non possono invocarsi riguardo a disposizioni che disciplinano l'attivita' amministrativa incidendo direttamente nella sfera soggettiva dei privati, (e per cui la Costituzione prevede altri e diversi parametri) quale, nella specie, l'art. 1, primo e secondo comma, l. n. 490 del 1979, con cui viene prorogato il termine quinquennale per l'utilizzazione delle aree destinate al porto industriale e al quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, nonche' prevista la possibilita' di utilizzazioni industriali alternative alle aree stesse. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, l. 15 ottobre 1979, n. 490).
La riserva di legge ed il principio del buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, Cost., attenendo alla materia dell'organizzazione dei pubblici uffici, non possono invocarsi riguardo a disposizioni che disciplinano l'attivita' amministrativa incidendo direttamente nella sfera soggettiva dei privati, (e per cui la Costituzione prevede altri e diversi parametri) quale, nella specie, l'art. 1, primo e secondo comma, l. n. 490 del 1979, con cui viene prorogato il termine quinquennale per l'utilizzazione delle aree destinate al porto industriale e al quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, nonche' prevista la possibilita' di utilizzazioni industriali alternative alle aree stesse. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, l. 15 ottobre 1979, n. 490).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte