Ordinanza 681/1988 (ECLI:IT:COST:1988:681)
Massima numero 9204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 16/06/1988; Pubblicazione in G. U. 22/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 681/88. TRIBUTI IN GENERE - DIRITTI DOGANALI - AZIONE DI RIPETIZIONE - ONERE PROBATORIO DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688, conv. in l. 27 novembre 1982 n. 873 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui subordina la ripetizione dell'indebito alla dimostrazione che l'onere probatorio non sia stato trasferito ad altri soggetti. Invero va disattesa la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, avendo la Corte di giustizia della Comunita' Europea - le cui statuizioni ricevono immediata applicazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato - gia' affermato l'incompatibilita' con il diritto comunitario del menzionato art. 19, non solo per quanto riguarda la prova documentale ma anche sotto il profilo dell'onere probatorio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte