Sentenza 690/1988 (ECLI:IT:COST:1988:690)
Massima numero 13156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 690/88. IMPIEGO PUBBLICO - ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE DOCENTE - IMMISSIONE NEI RUOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE - TITOLI VALIDI - PARTECIPAZIONE AI CORSI ABILITANTI (EX LEGE N. 1074/1971) - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEI PARTECIPANTI A PUBBLICO CONCORSO BANDITO IN EPOCA PRECEDENTE A TALI CORSI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. 9.8.1978, N. 463, ART. 13, 7^ CO.. - COST., ARTT. 3 - 97.

Testo
IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE SECONDARIE E' irrazionale e ingiustificatamente discriminatorio privilegiare, ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti di scuole secondarie, il personale che non si sia qualificato in prove di carattere selettivo, rispetto a coloro che abbiano, invece, partecipato ad un pubblico concorso, che costituisce la regola per l'accesso ai pubblici uffici. E' conseguentemente illegittimo,in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978 n.463 nella parte in cui, ai fini dell'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria, non equipara a coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti indetti ai sensi dell'art.5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, chi l'abbia conseguita per effetto della partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte