Sentenza 691/1988 (ECLI:IT:COST:1988:691)
Massima numero 13186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
13187
Titolo
SENT. 691/88 A. APPRENDISTATO - PROVINCIA DI BOLZANO - DURATA MASSIMA - DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLA GIUNTA PROVINCIALE - PREVISIONE IN MANCANZA DI ACCORDO TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - - +LEGGE PROVINCIA DI BOLZANO 17 OTTOBRE 1986 - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE ART. 9, N. 4 (stta) COST. ART. 39, PRIMO COMMA
SENT. 691/88 A. APPRENDISTATO - PROVINCIA DI BOLZANO - DURATA MASSIMA - DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLA GIUNTA PROVINCIALE - PREVISIONE IN MANCANZA DI ACCORDO TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - - +LEGGE PROVINCIA DI BOLZANO 17 OTTOBRE 1986 - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE ART. 9, N. 4 (stta) COST. ART. 39, PRIMO COMMA
Testo
In materia di apprendistato la competenza legislativa concorrente della Provincia di Bolzano e le corrispondenti funzioni amministrative risultano vincolate sia al principio della disciplina dei profili pubblicistici del rapporto (art. 9 n. 4 statuto speciale e artt. 1 e 2 D.P.R. n. 471 del 1975) sia a quello, piu' specifico, stabilito dalla legge n. 25 del 1955, il cui art. 7 pone una "riserva di contrattazione collettiva", non derogabile in nessun caso in favore di altre fonti normative, per quanto riguarda la fissazione di una durata massima dell'apprendistato inferiore a quella legale di cinque anni. E' pertanto illegittimo - in quanto eccede i limiti della competenza legislativa attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di apprendistato ed urta contro la garanzia dell'autonomia collettiva, di cui all'art. 39 primo comma, Cost. - l'art. 1, quinto comma, della legge approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano il 19 marzo 1986 e riapprovata il 17 ottobre 1986, nella parte in cui autorizza la Giunta provinciale, in mancanza di accordo tra le organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, a disciplinare con regolamento la durata dell'apprendistato entro il limite massimo previsto dalla legge statale.
In materia di apprendistato la competenza legislativa concorrente della Provincia di Bolzano e le corrispondenti funzioni amministrative risultano vincolate sia al principio della disciplina dei profili pubblicistici del rapporto (art. 9 n. 4 statuto speciale e artt. 1 e 2 D.P.R. n. 471 del 1975) sia a quello, piu' specifico, stabilito dalla legge n. 25 del 1955, il cui art. 7 pone una "riserva di contrattazione collettiva", non derogabile in nessun caso in favore di altre fonti normative, per quanto riguarda la fissazione di una durata massima dell'apprendistato inferiore a quella legale di cinque anni. E' pertanto illegittimo - in quanto eccede i limiti della competenza legislativa attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di apprendistato ed urta contro la garanzia dell'autonomia collettiva, di cui all'art. 39 primo comma, Cost. - l'art. 1, quinto comma, della legge approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano il 19 marzo 1986 e riapprovata il 17 ottobre 1986, nella parte in cui autorizza la Giunta provinciale, in mancanza di accordo tra le organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, a disciplinare con regolamento la durata dell'apprendistato entro il limite massimo previsto dalla legge statale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Costituzione
art. 39
co. 1
Altri parametri e norme interposte