Sentenza 75/2021 (ECLI:IT:COST:2021:75)
Massima numero 43771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 21/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43770  43772  43773


Titolo
Notificazioni e comunicazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale - Notifica dell'ordinanza di rimessione successiva al suo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale - Ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inidoneità del termine a difesa, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. L'art. 3 delle Norme integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede quale unico termine perentorio per la costituzione nel giudizio di costituzionalità quello di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, a nulla rilevando quindi che, nel caso di specie, la sua notifica alla Regione Siciliana sia avvenuta solo dopo il deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  22/12/2005  n. 19  art. 20  co. 11

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3