Sentenza 5/2025 (ECLI:IT:COST:2025:5)
Massima numero 46619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  26/11/2024;  Decisione del  26/11/2024
Deposito del 24/01/2025; Pubblicazione in G. U. 29/01/2025
Massime associate alla pronuncia:  46615  46616  46617  46618


Titolo
Giustizia amministrativa - Riparto di competenza - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Denunciata violazione dei criteri di delega, irragionevolezza e violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 125006).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Piemonte, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 76 e 125 Cost., dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), prima parte, cod. proc. amm. che devolve alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. La disposizione cesurata non viola i principi di delega, in quanto è stata inserita, nell’attuale testo normativo, non dal decreto delegato, ma da una fonte successiva. Né è violato il criterio dell’articolazione territoriale dell’organizzazione della giustizia amministrativa, perché le controversie in esame sono quelle che hanno ad oggetto gli atti emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, autorità avente carattere indiscutibilmente “centrale”, pur se articolata in più sedi dislocate sul territorio, il cui intervento abbraccia tre settori fondamentali: il mercato del gioco lecito; il contrasto al gioco illegale; altre competenze di natura fiscale e tributaria. In questo quadro complessivo, deve dunque ritenersi che gli atti in questione sono funzionali al soddisfacimento di interessi di natura pubblica, i quali trascendono quelli squisitamente locali, con conseguente esigenza, costituzionalmente rilevante, di evitare che tali atti siano impugnabili dinanzi ai diversi TAR locali a detrimento della visione d’insieme. Né, infine, è leso il principio del giudice naturale precostituito per legge, perché tale parametro, lungi dall’ancorarsi a un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare, deve interpretarsi unicamente come volto ad assicurare l’individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge e quindi può considerarsi rispettato quando l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge. (Precedenti: S. 182/2014 - mass. 38047; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 237/2007 - mass. 31453).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte