Giustizia amministrativa - Riparto di competenza - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Denunciata violazione dei criteri di delega, irragionevolezza e violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 125006).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Piemonte, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 76 e 125 Cost., dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), prima parte, cod. proc. amm. che devolve alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. La disposizione cesurata non viola i principi di delega, in quanto è stata inserita, nell’attuale testo normativo, non dal decreto delegato, ma da una fonte successiva. Né è violato il criterio dell’articolazione territoriale dell’organizzazione della giustizia amministrativa, perché le controversie in esame sono quelle che hanno ad oggetto gli atti emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, autorità avente carattere indiscutibilmente “centrale”, pur se articolata in più sedi dislocate sul territorio, il cui intervento abbraccia tre settori fondamentali: il mercato del gioco lecito; il contrasto al gioco illegale; altre competenze di natura fiscale e tributaria. In questo quadro complessivo, deve dunque ritenersi che gli atti in questione sono funzionali al soddisfacimento di interessi di natura pubblica, i quali trascendono quelli squisitamente locali, con conseguente esigenza, costituzionalmente rilevante, di evitare che tali atti siano impugnabili dinanzi ai diversi TAR locali a detrimento della visione d’insieme. Né, infine, è leso il principio del giudice naturale precostituito per legge, perché tale parametro, lungi dall’ancorarsi a un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare, deve interpretarsi unicamente come volto ad assicurare l’individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge e quindi può considerarsi rispettato quando l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge. (Precedenti: S. 182/2014 - mass. 38047; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 237/2007 - mass. 31453).