Sentenza 693/1988 (ECLI:IT:COST:1988:693)
Massima numero 13157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 693/88. ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI - TERMINI E DECADENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 4.12.1956 N. 1404, ARTT. 8 - 9. - COST. ART.3.
SENT. 693/88. ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI - TERMINI E DECADENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 4.12.1956 N. 1404, ARTT. 8 - 9. - COST. ART.3.
Testo
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE - CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI Il procedimento amministrativo previsto per il riconoscimento dei crediti nei confronti degli enti pubblici posti in liquidazione, non impedisce ai creditori di avvalersi delle ordinarie vie giudiziarie indipendentemente dall'esperimento del procedimento amministrativo predetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4.12.1956, n. 1404, in riferimento all'art.3 Cost.).
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE - CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI Il procedimento amministrativo previsto per il riconoscimento dei crediti nei confronti degli enti pubblici posti in liquidazione, non impedisce ai creditori di avvalersi delle ordinarie vie giudiziarie indipendentemente dall'esperimento del procedimento amministrativo predetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4.12.1956, n. 1404, in riferimento all'art.3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte