Sentenza 694/1988 (ECLI:IT:COST:1988:694)
Massima numero 9185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 694/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTERVENTO STRAORDINARIO - SOSPENSIONE DAL LAVORO - MANCATA PREVISIONE DI CRITERI DI ROTAZIONE O DI RIPARTIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ORARIO TRA TUTTI I DIPENDENTI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La ricerca di criteri idonei a ripartire equamente fra i lavoratori dell'impresa in crisi gli oneri derivanti dall'applicazione del regime di cassa integrazione ed a sottrarre al potere imprenditoriale la scelta di quanti debbono, invece, sopportarli in via esclusiva (c.d. collocazione in cassa integrazione a zero ore), e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, dovendosi escludere che siffatta idoneita' possa riconoscersi soltanto al criterio della c.d. "rotazione", stante le peculiarita' che ogni vicenda di crisi puo' presentare rispetto ad altre e la correlativa possibilita' di variazione dei rimedi utili al fine suddetto. E', pertanto, inammissibile la questione di costituzionalita' della vigente normativa in materia, nella parte in cui non prevede l'obbligatorieta' del criterio della rotazione o di altri criteri con identica finalita', tenuto conto, peraltro, del fatto che la normativa stessa, da un lato, mira alla protezione dell'interesse collettivo dei lavoratori alla salvaguardia dei livelli occupazionali, favorendo l'intervento sindacale nella gestione della vicenda di crisi, anche per la stipulazione di accordi diretti a disciplinare le modalita' di ripartizione dei correlativi sacrifici imposti a lavoratori; dall'altro, non configura il suddetto potere imprenditoriale di scelta come arbitrario, essendo, viceversa, esso condizionato da una serie di limiti interni ed esterni (coerenza delle scelte con la situazione di crisi, osservanza dei principi di correttezza e buona fede nonche' del divieto di discriminazione, etc.), il cui rispetto e' suscettibile di verifica in sede giurisdizionale (inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, e 41 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte