Sentenza 695/1988 (ECLI:IT:COST:1988:695)
Massima numero 9186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 695/88. PROFESSIONI - PROFESSIONI ALPINE - ISTRUTTORI DI ALPINISMO, GUIDE ALPINE E SPELEOLOGICHE, RILEVATORI DEL SERVIZIO VALANGHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ATTRIBUZIONE DI COMPITI AL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO) - ASSUNTA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E DI TURISMO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, stabilendo che il Club Alpino Italiano provvede alla formazione di istruttori preposti ai corsi di addestramento in attivita' alpinistiche e simili, nonche' alla gestione di corsi di preparazione per guida alpina e per esperti e rilevatori del servizio valanghe, non invade le competenze regionali in materia turistica e di istruzione professionale, atteso che, rimanendo salve queste ultime relativamente all'accertamento dell'idoneita' professionale di quanti abbiano frequentato detti corsi, alla disciplina della composizione e del funzionamento delle apposite Commissioni ed alla valutazione di congruita' dei criteri adottati nei corsi medesimi per il conseguimento dei vari livelli di professionalita' dei soggetti interessati, le attribuzioni dell'ente suddetto si configurano come semplice estrinsecazione della funzione statale di indirizzo e coordinamento nella materia in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 24 dicembre 1985, n. 776, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte