Sentenza 698/1988 (ECLI:IT:COST:1988:698)
Massima numero 9191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 698/88. IMPIEGO PUBBLICO - ASSEGNO DI CARICA ELETTIVA - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI NOMINATI A CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE - SPETTANZA DELL'ASSEGNO A CARICO DELL'ENTE PRESSO IL QUALE E' RICOPERTA LA CARICA - ERRONEA INTERPRETAZIONE NEGATIVA DI DETTA SPETTANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 698/88. IMPIEGO PUBBLICO - ASSEGNO DI CARICA ELETTIVA - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI NOMINATI A CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE - SPETTANZA DELL'ASSEGNO A CARICO DELL'ENTE PRESSO IL QUALE E' RICOPERTA LA CARICA - ERRONEA INTERPRETAZIONE NEGATIVA DI DETTA SPETTANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In materia di trattamento economico di pubblici dipendenti titolari di cariche elettive, l'art. 3 della legge n. 1078 del 1966 (che prevede l'erogazione di un assegno a carico dell'ente presso il quale detta carica viene ricoperta) costituisce norma speciale (e piu' favorevole) rispetto a quelle dello Statuto dei lavoratori applicabili ai dipendenti degli enti pubblici economici e disciplinanti soltanto la collocazione in aspettativa degli eletti. Essa, pertanto, non puo' ritenersi abrogata per effetto degli artt. 31 e 37 della legge n. 300 del 1970 ed opera in favore anche di questa ultima categoria di lavoratori, come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla successiva normativa (leggi 26 aprile 1974 n. 169; 18 dicembre 1979 n. 816; 27 dicembre 1985 n. 816) cui e' sempre rimasta estranea qualsiasi discriminazione, erroneamente addebitata dal giudice remittente alla norma suddetta, fra dipendenti da enti pubblici economici o non. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
In materia di trattamento economico di pubblici dipendenti titolari di cariche elettive, l'art. 3 della legge n. 1078 del 1966 (che prevede l'erogazione di un assegno a carico dell'ente presso il quale detta carica viene ricoperta) costituisce norma speciale (e piu' favorevole) rispetto a quelle dello Statuto dei lavoratori applicabili ai dipendenti degli enti pubblici economici e disciplinanti soltanto la collocazione in aspettativa degli eletti. Essa, pertanto, non puo' ritenersi abrogata per effetto degli artt. 31 e 37 della legge n. 300 del 1970 ed opera in favore anche di questa ultima categoria di lavoratori, come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla successiva normativa (leggi 26 aprile 1974 n. 169; 18 dicembre 1979 n. 816; 27 dicembre 1985 n. 816) cui e' sempre rimasta estranea qualsiasi discriminazione, erroneamente addebitata dal giudice remittente alla norma suddetta, fra dipendenti da enti pubblici economici o non. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte