Sentenza 699/1988 (ECLI:IT:COST:1988:699)
Massima numero 13189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 699/88. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PROVINCIA DI TRENTO - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - DISCIPLINA PROVINCIALE - ASSERITA CARENZA DI POTERE LEGISLATIVO DELLA PROVINCIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - - LEGGE PROVINCIALE TRENTO 18 NOVEMBRE 1978, N. 47, ART. 3 - STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE ART. 9, N. 10 COST. ART. 24, SECONDO COMMA

Testo
Legittimamente la Provincia di Trento ha disciplinato i limiti di accettabilita' delle emissioni degli impianti nell'atmosfera, in quanto la competenza legislativa ed amministrativa in tema di inquinamento, attenendo alla tutela della salute, e' compresa nella materia dell'igiene e sanita' attribuita alla potesta' delle Province autonome (art. 9, n. 10 statuto speciale). Ne' la normativa denunciata puo' essere ritenuta contrastante con l'art. 24 Cost., dal momento che apposita disposizione di essa (art. 36) disciplina le metodologie di accertamento prevedendo espressamente il contraddittorio con gli interessati, che possono anche farsi assistere da un consulente tecnico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge Prov. Trento 18 novembre 1978, n. 47).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte