Sentenza 700/1988 (ECLI:IT:COST:1988:700)
Massima numero 12071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 700/88. LAVORATORI CHE NON ABBIANO IL MASSIMO DI ANZIANITA' ASSICURATIVA - OPZIONE PER LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO ANCHE OLTRE IL LIMITE DELL'ETA' PENSIONABILE - ESCLUSIONE DI TALE FACOLTA' PER QUANTI ABBIANO GIA' OTTENUTO LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - RIFERIBILITA' DELL'ESCLUSIONE ANCHE AL CASO DI GODIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 700/88. LAVORATORI CHE NON ABBIANO IL MASSIMO DI ANZIANITA' ASSICURATIVA - OPZIONE PER LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO ANCHE OLTRE IL LIMITE DELL'ETA' PENSIONABILE - ESCLUSIONE DI TALE FACOLTA' PER QUANTI ABBIANO GIA' OTTENUTO LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - RIFERIBILITA' DELL'ESCLUSIONE ANCHE AL CASO DI GODIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'ottenuta liquidazione di una pensione, sia pure di invalidita', e' legittimamente configurata, dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982, come preclusiva dell'ivi prevista facolta' di opzione, dei lavoratori che non abbiano raggiunto il massimo di anzianita' assicurativa, a continuare la prestazione della loro opera anche oltre il limite dell'eta' pensionabile. Invero, tale previsione solo indirettamente comporta un beneficio per i lavoratori, mentre e' precipuamente destinata al miglioramento della situazione finanziaria dell'istituto assicuratore (con un aumento di attivo conseguente alla maggior contribuzione ed una diminuzione di passivo, dovuta al ritardo nell'erogazione di prestazioni); e la suddetta preclusione si giustifica con l'intento del legislatore di attenuare gli effetti negativi che il conseguimento di uno scopo siffatto puo' determinare sul piano dell'occupazione, a causa della contrazione della nuova occupazione, specie giovanile, onde deve escludersene ogni carattere discriminatorio o lesivo dei diritti previdenziali dei lavoratori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).
L'ottenuta liquidazione di una pensione, sia pure di invalidita', e' legittimamente configurata, dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982, come preclusiva dell'ivi prevista facolta' di opzione, dei lavoratori che non abbiano raggiunto il massimo di anzianita' assicurativa, a continuare la prestazione della loro opera anche oltre il limite dell'eta' pensionabile. Invero, tale previsione solo indirettamente comporta un beneficio per i lavoratori, mentre e' precipuamente destinata al miglioramento della situazione finanziaria dell'istituto assicuratore (con un aumento di attivo conseguente alla maggior contribuzione ed una diminuzione di passivo, dovuta al ritardo nell'erogazione di prestazioni); e la suddetta preclusione si giustifica con l'intento del legislatore di attenuare gli effetti negativi che il conseguimento di uno scopo siffatto puo' determinare sul piano dell'occupazione, a causa della contrazione della nuova occupazione, specie giovanile, onde deve escludersene ogni carattere discriminatorio o lesivo dei diritti previdenziali dei lavoratori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte